Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «A decorrere dal 1o gennaio 2008 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 8 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero».